Procedimento disciplinare nel lavoro pubblico non privatizzato

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Il docente universitario che subisce un procedimento disciplinare deve essere informato del contenuto della contestazione e deve essere messo nelle condizioni di esercitare il diritto alla difesa

In giudice amministrativo dà ragione alla ricorrente, docente universitaria, difesa da Legalilavoro Firenze e Messina.

Viene perciò annullata la sanzione disciplinare inflitta dall’Università.

Il Tar, nella pronuncia consultabile in calce, ha ritenuto la contestazione disciplinare non "sufficientemente specifica” né “adeguatamente motivata”; per tale ragione il procedimento ha violato l'art. 10, l.  30 dicembre 2010, n. 240, «in quanto non contiene alcuna descrizione della materialità delle condotte, del tempo in cui si sarebbero verificate e dei soggetti da queste pregiudicati».

Tale contestazione, formulata genericamente, ha pregiudicato pesantemente il diritto di informazione e di difesa della docente, essendovi «una totale incertezza circa l’ambito degli addebiti sui quali la stessa era chiamata a difendersi».

Il Tar evidenzia il “primario rilievo” della specificità, quale «principio-cardine dei procedimenti disciplinari». Al Rettore e al Collegio di disciplina viene contestato di non aver filtrato, sistematizzato, precisato i fatti contestati; e di non aver specificamente inquadrato ciascuno di essi dal punto di vista giuridico-disciplinare.


a cura di Nino Matafù
Legalilavoro Messina

(TAR Toscana 1 febbraio 2024)

17.05.24
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