Responsabilità solidale del committente in un appalto di servizi

Aggiornamenti

NOTIZIE E SENTENZE

03


La responsabilità solidale del committente ex art. 29, d.lgs. 276/2003, si estende anche alle "ex festività" e all'istituto "riduzione orario di lavoro" (Rol) non goduti


Il Tribunale di Padova, in una recente sentenza ottenuta da Legalilavoro Padova e consultabile in calce, ha confermato il provvedimento monitorio ottenuto da una lavoratrice impiegata in un appalto di servizi postali, con il quale era stato ingiunto alla società committente di corrisponderle quanto dovuto a titolo di ex festività e permessi non goduti, maturati alle dipendenze dell’appaltatrice.

Nella presente vicenda la società committente ha agito in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della lavoratrice lamentando la natura mista (sia retributiva, che risarcitoria) degli emolumenti richiesti e, quindi, l’inapplicabilità agli stessi dell’art. 29, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276. Disposizione che obbliga il committente in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni, a corrispondere ai lavoratori i “trattamenti retributivi” loro dovuti, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Larga parte della giurisprudenza di merito formatasi in materia ritiene che la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all’art. 29 del D. Lgs n. 276/2003 debba essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli stessi, con esclusione di emolumenti aventi carattere misto.

Secondo il contrapposto indirizzo giurisprudenziale, invece, il legislatore avrebbe utilizzato una locuzione ampia proprio al fine di estendere il più possibile la garanzia dei lavoratori adibiti all’appalto. Ed anche a voler aderire alla tesi della natura mista di alcuni trattamenti, la componente risarcitoria non escluderebbe quella retributiva: tanto più che il lavoratore, non godendo di ferie, Rol ed "ex festività", avvantaggerebbe direttamente il committente che riceve la prestazione.

La Corte di Cassazione, pur sostenendo la necessità di un’interpretazione rigorosa del dettato normativo e la conseguente esclusione di emolumenti quali buoni pasto e indennità sostitutiva delle ferie (aventi carattere rispettivamente assistenziale e risarcitorio), ha riconosciuto natura retributiva ai Rol estendendo la responsabilità solidale del committente a tale istituto (Cass. 19 maggio 2016 n. 10354).

Il Giudice padovano si è rifatto alla suddetta sentenza della Cassazione e ha rilevato, quanto alla retribuzione dovuta per le ore di permesso contrattualmente riconosciute, come la riduzione mensile dell’orario di lavoro abbia natura retributiva per la sua coessenzialità alla prestazione dell’attività lavorativa e, come tale, rientri tra i compensi per i quali sussiste la responsabilità solidale del committente.

Alle stesse conclusioni è giunto riguardo alle ex festività, aventi in comune con i permessi retribuiti, il fatto di maturare in ragione di un dodicesimo al mese del complessivo monte ore.

Rol ed "ex festività" qualora non corrisposti dall’appaltatore, potranno pertanto essere richiesti in via solidale anche al committente, rientrando tra i trattamenti retributivi che quest’ultimo è tenuto a garantire a norma dell'art. 29, d.lgs. 276/2003.


a cura di Sara Patergnani

Legalilavoro Padova

(T. Padova 15 febbraio 2024)

27.02.24
Share

Cerca l'argomento di tuo interesse; potrai visualizzare tutte le news che contengono l'argomento nel titolo, nel sottotitolo o all'interno del testo.

Puoi anche filtrare le notizie scegliendo la categoria o le parole chiave più usate.


CATEGORIE