Linee-guida dell'Agicom per gli "influencer"

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L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le linee-guida intese a garantire che gli "influencer" rispettino le disposizioni del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi

Sulla scia del "caso Ferragni", la delibera Agcom del 16 gennaio 2024 ha predisposto delle linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, da parte degli influencer.

La delibera definisce influencer varie categorie di soggetti privati che svolgono attività analoghe o assimilabili a quelle «dei fornitori di servizi di media audiovisivi» e che rispettano una serie di condizioni.

Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente:

  • svolgimento di una attività economica ai sensi degli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'UE;
  • scopo principale quello di fornire contenuti suscettibili di generare reddito direttamente (accordi commerciali con i brand) o indirettamente (accordi di monetizzazione con la piattaforma);
  • responsabilità editoriale, ovvero il controllo effettivo su creazione, organizzazione e selezione del contenuto;
  • raggiungere delle soglie di pubblico e di contenuti (almeno un milione di iscritti alle piattaforme, almeno veniquattro contenuti realizzati nell'anno precedente, almeno il 2% di "engagement rate medio" negli ultimi sei mesi);
  • fruizione libera (ovvero su richiesta dell’utente)
  • legami stabili con l’Italia (in particolare con l'economia nazionale, rivolgendosi agli utenti italiani e comunicando in italiano).

Le disposizioni immediatamente applicabili agli influencer prevedono obblighi relativi a vari ambiti: divieto di istigazione alla commissione reati, rispetto dignità umana, divieto di legittimazione o minimizzazione di violenza odio o discriminazione, tutela dei minori, trasparenza delle comunicazioni commericali e tutela del consumatore,
lotta alla disinformazione online, rispetto del diritto d’autore e della proprietà intellettuale.

  • Vi sono due aspetti da sottolineare:
    gli operatori economici che non soddisfano i sopracitati requisiti sono comunque obbligati a rispettare la disciplina degli artt. 41e 42 del Testo unico in tema di disposizioni generali e misure di tutela relativi ai «servizi di piattaforma per la condivisione di video»;
  • e l'Agcom si riserva in futuro includere anche le agenzie e intermediari della "influencer economy".

Il prossimo passo previsto riguarda l’istituzione di un tavolo tecnico al fine di sviluppare uno o più codici di condotta.


a cura di Nino Matafù

Legalilavoro Messina

29.01.24
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