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Il Tribunale di Messina ha statuito che le assenze per malattia cumulate da una lavoratrice a causa della sua disabilità non sono computabili ai fini del calcolo del periodo di comporto. La lavoratrice, assistita da Legalilavoro, soffriva infatti di una grave patologia invalidante (una retinite pigmentosa ingravescente).
Alla luce delle condizioni della lavoratrice il Tribunale ritiene che una Università degli Studi pubblica, quale è la datrice di lavoro della ricorrente, sia tenuta ad adottare ragionevoli accomodamenti connessi alle specifiche condizioni di disabilità.
Decisione che si basa sul principio secondo cui applicare al lavoratore disabile dell’ordinario periodo di malattia rappresenta una ipotesi di discriminazione indiretta (in questo senso già a partire da C. giust. UE C-270/16 "Conejero"); il lavoratore disabile infatti, rispetto ai colleghi, «è esposto al rischio ulteriore di assenze dovute a una malattia collegata alla sua disabilità, e quindi soggetto a un maggiore rischio di accumulare giorni di assenza per malattia e di raggiungere i limiti massimi di cui alla normativa pertinente» (da ultimo, Cass. 31 marzo 2023 n. 9095).
Per il Tribunale, in particolare, «le assenze per malattia cumulate dalla ricorrente non sono computabili quali giorni di malattia ai fini del calcolo del periodo di comporto, in quanto tutte connesse alla grave patologia invalidante e documentate da certificazione medica tempestivamente -e pacificamente- trasmessa alla datrice di lavoro».
La necessità di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia i casi di gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti è stata peraltro sottolineata da C. cost. 3 marzo 2021 n. 28.
a cura di Nino Matafù
Legalilavoro Messina
(Trib. Messina 10 ottobre 2023)
Parole chiave: comporto , disabilità , Discriminazione , Lavoro e salute , Lavoro pubblico , Retribuzioni