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Con l'ordinanza del 22 giugno 2023 la Cassazione, in riforma di una pronuncia della Corte d'appello di Bari, accoglie integralmente il ricorso proposto dal lavoratore assistito da Legalilavoro Bari.
Il ricorso era diretto ad ottenere il pagamento dell'indennità per ferie, riposi e permessi non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro.
La Cassazione accoglie il motivo ex art. 365, n. 5, e considera valido (per la prova dell'effettivo numero di ferie residue) il documento proveniente dalla rete intranet aziendale che la Corte d'appello non aveva ritenuto idoneo. La Cassazione, oltre a rilevare nel merito la valenza probatoria di tale documento, evidenzia che la contestazione dello stesso operata dal datore di lavoro solo in appello risulta tardiva e, dunque, in violazione delle preclusioni ex art. 416 c.p.c.
L'aspetto maggiormente significativo dell'ordinanza, tuttavia, riguarda la statuizione sulla decorrenza della prescrizione del diritto alla monetizzazione delle ferie.
Viene distinta, da un lato, l'ipotesi della ordinaria azione risarcitoria contro il datore di lavoro che non consente la fruizione delle ferie, soggetta a prescrizione decorrente dal verificarsi del danno, e quindi durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. E, dall'altro lato, l'ipotesi della mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, che può essere richiesta solo alla cessazione del rapporto di lavoro, proprio in conseguenza del noto principio di non monetizzabilità delle ferie in costanza di rapporto; viene infatti ribadito che «in relazione a tale diritto, di natura diversa dal danno risarcibile durante il rapporto di lavoro, il termine di prescrizione decorre secondo le regole generali dal momento in cui il diritto medesimo può essere fatto valere, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro» e a prescindere dall'anno di riferimento.
La Cassazione ha dunque escluso una diversa decorrenza della prescrizione anche nell'ipotesi in cui le ferie non godute si riferiscano ad un periodo di oltre dieci anni precedente la cessazione del rapporto, in quanto il diritto al pagamento dell’indennità può essere fatto valere solo a partire da tale intervenuta cessazione.
a cura di Ettore Sbarra e Leonardo Netti
Legalilavoro Bari
(Cass. 19 luglio 2023 n. 21297)
Parole chiave: Contratti di lavoro e diritti , ferie , Prescrizione e decadenza