Giudice del lavoro e della prevenzione: chi ha la competenza sui crediti da lavoro

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Se il credito da lavoro matura prima della proposta di confisca e sequestro, non opera la “vis actractiva” in favore del tribunale delle misure di prevenzione (nella normativa precedente alla modifica introdotta con la "finanziaria 2013")

La Corte d'appello di Messina ha deciso un procedimento originato dal ricorso di un giornalista, cliente di Legalilavoro Messina, che aveva prestato l'attività di redattore ordinario/collaboratore fisso per un quotidiano online. La società editrice, nel corso del rapporto, era stata sottoposta a misura di prevenzione e l'amministratore giudiziario aveva continuato l'attività editoriale, cambiando il direttore senza condividere la decisione con il comitato di redazione; l'amministratore giudiziario non aveva regolarizzato il rapporto di lavoro né aveva riconosciuto la giusta retribuzione e contribuzione al giornalista.

Il giornalista chiedeva perciò il riconoscimento dei diritti retributivi e dell'indennità di recesso per giusta causa, avendo risolto il rapporto sulla base della "clausola di coscienza" prevista dal contratto collettivo. La difesa della società convenuta, da parte sua, aveva eccepito l'improcedibilità della domanda, sostenendo la competenza del tribunale delle misure di prevenzione per "vis actractiva".

Il Tribunale di Messina, con sentenza del 5 novembre 2019, aveva accolto il ricorso del giornalista e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello.

In merito all’eccezione di improcedibilità la Corte ha affermato il principio secondo cui «la cognizione del giudice della prevenzione richiede anche che il diritto risulti da data certa e anteriore al sequestro»; che i diritti cui si riferisce il "Codice antimafia" sono quelli che si sono formati prima del sequestro e non i crediti sorti successivamente durante la prosecuzione dell’attività di impresa.

Nel caso di specie proprio perché il credito impugnato è maturato quando la proposta di sequestro e confisca era già pendente, l’eccezione dell’appellante è stata rigettata.

Interessante è anche la decisione sul riconoscimento del vincolo di subordinazione. Ove la prestazione non è resa in una specifica sede di lavoro, deve infatti intendersi il pieno inserimento nell’attività redazionale anche laddove «non sussiste una redazione fisica». La Corte ha infatti evidenziato come «l'attività di un quotidiano online, al quale non accedono complesse e costose infrastrutture preordinate alla redazione di un'edizione cartacea, rende irrilevante il fatto che […] le riunioni redazionali si potessero svolgere da casa».

La Corte ha riaffermato il principio in forza del quale «la continuità e la responsabilità del servizio ricorrono quando il giornalista ha l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e mette costantemente a disposizione la propria opera, nell’ambito delle istruzioni ricevute e non è esclusa persino dalla contemporanea collaborazione con altre testate»; la Corte ha perciò riconosciuto il diritto all'indennità di mancato preavviso per aver il giornalista correttamente esercitato il recesso in applicazione della clausola di coscienza per il sostanziale “cambiamento dell'indirizzo politico del giornale" (art. 32 Cnlg) .

a cura di Aurora Notarianni

Legalilavoro Messina

(A. Messina 23 gennaio 2023)

06.03.23
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