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Il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sulla ormai annosa questione che ha coinvolto diverse sedi giudiziarie in tutta Italia. Il Tribunale conferma quanto già statuito da precedenti pronunce del medesimo foro, sia in primo grado sia in appello; e accoglie il ricorso di un lavoratore, assistito da Legalilavoro Milano, che aveva affermato l’illegittimità della trattenuta mensile operata dal datore di lavoro per asserite spese di gestione della pratica di cessione del quinto dello stipendio, a fronte di un finanziamento chiesto dal dipendente.
Il giudice, rigettando la prospettazione del datore di lavoro che eccepiva la maggiore onerosità sopravvenuta della prestazione a fronte delle attività amministrative da espletare per gestire la relativa pratica, ricorda che l’istituto della cessione del quinto rientra tra i diritti potestativi del dipendente, al quale il datore di lavoro non può sottrarsi.
Il Tribunale ha affermato che il datore di lavoro, che ha l’onere di dotarsi di una idonea struttura amministrativa, avrebbe dovuto dimostrare la maggiore gravosità delle prestazioni rispetto alla propria organizzazione aziendale, tale da determinare costi ingiusti, intollerabili o sproporzionati. Non essendo stata fornita tale prova, il Tribunale ha condannato la società a restituire gli importi illegittimamente decurtati e ad astenersi dall’effettuare nuovamente tale trattenuta.
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a cura di Silvia Balestro, Anahid Balian, Alessio Cerri
Legalilavoro Milano
(Trib. Milano 11 ottobre 2022)
Parole chiave: Retribuzioni
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