Riconoscimento dell'assegno sociale al cittadino straniero: i requisiti

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Per il riconoscimento dell’assegno sociale al cittadino straniero è sufficiente il soggiorno continuativo decennale in Italia e non è richiesto il requisito della stabile dimora

Nella sentenza dell’8 luglio 2022 (consultabile in calce) la Corte d’appello di Ancona ha affrontato la questione del diritto all'assegno sociale del cittadino straniero extracomunitario, che nella causa è assistito da Legalilavoro.

La ricorrente, di nazionalità macedone e in possesso di carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata nel 2000, a fronte del rigetto della domanda amministrativa volta al conseguimento dell’assegno sociale aveva agito nei confronti dell’Inps chiedendo il riconoscimento di tale diritto, allegando di essere stata, seppur non continuativamente, sul territorio italiano per almeno 10 anni.

Il Tribunale di Ancona aveva accolto il ricorso sostenendo che ella avesse diritto all’assegno sociale, a fronte della sussistenza del requisito reddituale (non aveva redditi) e di quello della permanenza sul territorio italiano, che non sarebbe venuto meno a fronte di alcune assenze, complessivamente inferiori alla metà del decennio e singolarmente non superiori ai 6 mesi.

L’Ente previdenziale proponeva quindi appello sostenendo che non spettasse alla cittadina straniera il diritto al trattamento assistenziale, in ragione dell’insussistenza del requisito della continuità della permanenza, a fronte delle numerose assenze risultanti dal passaporto.

La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado e richiamando varie pronunce della giurisprudenza della Corte di cassazione, ha ribadito che il requisito della permanenza sussiste anche in presenza di periodi (più o meno brevi) di soggiorno temporaneo nel paese di origine, a seguito dei quali la ricorrente è sempre tornata nel proprio domicilio in Italia. Ella ha perciò dimostrato di voler conservare in Italia il centro principale dei propri rapporti, come per altro verso provato anche dal possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato nonché dalla permanenza dell’iscrizione anagrafica nel comune di residenza.

Il requisito anagrafico verrebbe meno soltanto qualora siano accertati il mutamento del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona e l’effettiva volontà di trasformarlo, a prescindere dall’effettiva presenza in un determinato luogo.


a cura di Alessandro Giuliani, Legalilavoro Ancona

(A. Ancona 8 luglio 2022)


01.09.22
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