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La Corte d'appello di Bologna torna sull'estensione della responsabilità solidale che grava sul committente di un contratto di appalto nei confronti dei crediti vantati dai lavoratori dell'appaltatore (e degli eventuali subappaltatori).
L'art. 29 del d.lgs. 276/2003 prevede che in caso di appalto il committente sia obbligato «in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto».
Con riferimento all'estensione della responsabilità solidale, la Corte ribadisce che l'indennità di cassa (in quanto emolumento riconosciuto per la gravosità derivante dal "normale" maneggio di danaro) rientra certamente nella nozione di "trattamenti retributivi" cui il suddetto articolo fa riferimento.
Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, occorre invece valutare "caso per caso", sulla base delle caratteristiche dello specifico rapporto di lavoro. Nella situazione esaminata in giudizio, anche l'indennità di trasferta è stata fatta rientrare negli obblighi di solidarietà patrimoniale del committente in quanto la trasferta costituiva una specifica e sistematica modalità di esecuzione del lavoro (l'attività era costantemente effettuata al di fuori del Comune in cui aveva sede l'impresa).
Il committente è quindi ritenuto responsabile solidalmente con l'appaltatore per il pagamento sia dell'indennità di cassa sia dell'indennità di trasferta.
(A. Bologna 14 luglio 2022)
Parole chiave: Esternalizzazioni e appalti , responsabilità solidale , Retribuzioni