Quando i superminimi sono da considerarsi usi aziendali

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L'aumento contrattuale della retribuzione non è idonea ad "assorbire" il superminimo quando quest'ultimo è da configurarsi come uso aziendale

Il Tribunale di Napoli ha accolto la tesi, sostenuta dai lavoratori ricorrenti e difesi da Legalilavoro, della configurazione quale uso aziendale del superminimo; da tale lettura consegue l'immodificabilità unilaterale di questa voce, anche in caso di aumento della retribuzione.

I dipendenti della T.I. spa infatti si sono visti "assorbire" i superminimi, per la prima volta dall’assunzione, in occasione dell’aumento contrattuale.

L’azienda in precedenza non aveva mai proceduto ad assorbire i superminimi in occasione degli aumenti contrattuali, nei confronti di nessun dipendente: i lavoratori eccepivano pertanto l’uso aziendale e la sua immodificabilità unilaterale.

L’azienda, da parte sua, negava genericamente la sussistenza dell'uso e comunque deduceva la possibilità di unilaterale disdetta.

Il Tribunale ha accolto la domanda dei lavoratori.

La motivazione del giudice fa riferimento alla pronuncia Cass. 1934/2022 secondo cui l’uso aziendale consiste in una «reiterazione costante e generalizzata di un
comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi)». Viene ricordata anche la pronuncia a Sezioni Unite della Cass. 26107/2007 che ha ribadito come la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti «integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale».

Nel caso di specie in mancato assorbimento è una condotta confermata costantemente in azienda, almeno a partire dal 1998. Il mancato assorbimento è stato operato verso la generalità dei lavoratori che godevano del c.d. sovraminimo. Non è mai stata specificata alcuna rivalutazione sulla base individuale dell'intuitus personae: dunque il comportamento datoriale è da ritenersi «generalizzato ed scevro di valutazioni».

Il giudice rileva perciò la sussistenza di un uso aziendale. Riferendosi alla giurisprudenza precedente, si sottolinea che il trattamento di miglior favore, attuato dal datore di lavoro nei confronti della collettività dei dipendenti di una determinata categoria, trova applicazione anche per i lavoratori che ne entrano a far parte solo in epoca successiva.

Conclude il Tribunale che le disposizioni collettive possono modificare la regola del mancato assorbimento, ma è necessaria l'espressa modifica della stessa. Non può perciò ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all’assorbimento: «la stessa ha, di contro, il chiaro significato di un inadempimento contrattuale».


a cura di Ernesto Cirillo

Legalilavoro Napoli

(Trib. Napoli 6 aprile 2022)

11.05.22
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