Aggiornamenti
Ad un dirigente della sanità pubblica era stata negata l'aspettativa dall'Azienda ospedialiera, datrice di lavoro, sulla base della natura a termine del contratto.
La sentenza del Trib. Bari, consultabile sotto, ha accolto la domanda del dirigente e, per l’effetto, ha disapplicato l’art. 10 comma 8, lett. b), ccnl 2004 dirigenza SPTA, nella parte in cui riserva la concessione dell’aspettativa ai soli dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il giudice ha percio dichiarato l’illegittimità della determinazione dirigenziale di diniego e della conseguente risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
La pronunzia assume un particolare rilievo nella parte in cui accoglie le censure del lavoratore, rappresentato e difeso da Legalilavoro Bari, secondo cui la previsione del contratto collettivo è illegittima alla luce della normativa nazionale (art. 25, d.lgs. n. 81/2015) e comunitaria (art. 4, della Dir. 1999/70/CE in tema di contratto a tempo determinato del 28.6.2999). La normativa infatti impone la parità di trattamento, a parità di condizioni, per i lavoratori a tempo determinato, vietando ogni discriminazione fra lavoratori a termine e lavoratori stabili.
a cura di Legalilavoro Bari
(Trib. Bari 31 gennaio 2022)
Parole chiave: Contratto collettivo , Dirigenti , Discriminazione , Lavoro pubblico
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