Diritto alla ricostituzione della pensione ai superstiti per nascita postuma

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Il Tribunale di Ancona accoglie il ricorso dell’assistita da Legalilavoro, riconoscendo il diritto alla ricostituzione della pensione ai superstiti per la nascita postuma della figlia

Il parto si è verificato a più di trecento giorni dalla morte del padre, a seguito di procreazione medicalmente assistita post mortem.

Il giudice ritiene che i requisiti per il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei figli si presumono sussistenti per i nati postumi nel caso in cui la pensione risulti già pacificamente erogata in favore della moglie superstite.

L’eccezione sollevata dall’Inps relativa alla mancanza di prova della paternità per i nati dopo trecento giorni dal decesso è infondata perché la Circolare Inps del 18 novembre 2015 n. 185 che viene richiamata non può derogare alla legge che estende il beneficio a tutti i figli, compresi quelli "postumi".

La paternità in questo caso era stata affermata con provvedimento giurisdizionale che riconosce lo status di figlio: ha perciò efficacia erga omnes ed è opponibile all’Inps.

 

(Trib. Ancona 11 giugno 2021)

15.06.21
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