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Il giudice del lavoro ha dato ragione a un’assistente di volo, difesa da Legalilavoro Roma e Messina, ritenendo che debbano essere incluse nella base di calcolo dell'indennità di maternità tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione antecedente l'inizio del congedo obbligatorio. Elementi retributivi che, in particolare, devono comprendere l'indennità di volo calcolata al 100%.
Il Tribunale censura di contro la posizione dell'Inps che aveva considerato l'indennità di volo soltanto al 50%.
La lettura fatta propria dal giudice era già stata sostenuta dalla Suprema Corte in Cass. 11414/2018
(Trib. Barcelona 9 marzo 2021)
Parole chiave: Discriminazione , Previdenza e assistenza , Retribuzioni
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