Licenziamento per motivo oggettivo di un lavoratore somministrato

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Il licenziamento di un lavoratore in "staff leasing" è legittimo solo se l'agenzia di somministrazione dimostra di aver tentato l'adibizione dello stesso a mansioni diverse

Si segnala la recente sentenza del Tribunale di Napoli n. 3785/2020 del 15 settembre sulla legittimità di un licenziamento per motivo oggettivo nei confronti di un lavoratore somministrato in staff leasing.

La Società somministratrice ha sostenuto la legittimità del licenziamento per impossibilità di ricollocazione del lavoratore a seguito di numerosi tentativi effettuati, avuti tutti esito negativo.

Il giudice ha ritenuto di non dover svolgere alcuna attività istruttoria sulla base della documentazione depositata dalla Società, ritenendola non sufficiente a provare l’effettivo tentativo di ricollocamento del lavoratore. Il giudice, in particolare, afferma che «l’invio di comunicazioni massive dirette a proporre una pluralità di candidati non è da sé sufficiente se si tiene conto che ricercare altre occasioni di lavoro per il lavoratore in somministrazione a tempo indeterminato è l’oggetto stesso del contratto di lavoro di somministrazione».

Pertanto, non avendo provato l’impossibilità oggettiva di individuare ulteriori occasioni di lavoro, il licenziamento è da ritenersi illegittimo con la conseguente condanna della società al pagamento della tutela risarcitoria parametrata sull’indennità di disponibilità percepita.


(Trib. Napoli 15 settembre 2020)


22.09.20
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