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Legalilavoro Messina difende una lavoratrice il cui lincenziamento per motivo oggettivo viene successivamente revocato dal datore di lavoro, ma dopo lo spirare del termine dei quindici giorni dall’impugnazione previsto dal comma 10 dell’art. 18.
Viene istaurato il giudizio con rito ordinario per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva della reintegra, previo accertamento dell’illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, e delle differenze retributive maturate e non corrisposte nel corso di rapporto lavorativo. Il giudice adito, rilevata l'incompatibilità della domanda con il rito ordinario, ritiene che rientri tra i suoi poteri-doveri individuare ed applicare d'ufficio il c.d. "rito Fornero".
Il giudice rileva l’illegittimità del licenziamento per manifesta insussitenza del fatto, che rinviene nel mancato tentativo del datore di lavoro di ricollocare la dipendente presso altra sede prima di procedere alla risoluzione del rapporto. Dispone perciò che, stante l'opzione esercitata dalla lavoratrice ricorrente, in luogo della reintegra deve essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro con condanna della Società al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, e alla corresponsione dell’indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento fino a quello dell’esercizio del diritto di opzione.
(Tribunale Barcellona 6 marzo 2020)
Parole chiave: Licenziamenti , Processo e procedura , ricollocamento
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