Esenzione dal contributo unificato anche dinanzi alla Cassazione

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I lavoratori che ricorrono in Cassazione e che siano titolari di un reddito inferiore al tetto previsto dalle disposizioni vigenti possono ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato

Il Consiglio di Stato annulla parzialmente la circolare n. 65934 del Ministero della Giustizia del 14 maggio 2012, ritenendo che non dia corretta interpretazione della norma di legge.

Il Collegio, pur ammettendo che il dato testuale dell'art. 9, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, possa dare adito a dubbi interpretativi e che sia evidente come il legislatore abbia negli anni recenti perseguito una generale "politica deflattiva" dei giudizi di Cassazione, ritiene che la suddetta circolare fornisca una lettura della disposizione non condivisibile. Se il legislatore avesse voluto escludere l'esenzione dal contributo unificato nei processi celebrati dinanzi alla Cassazione «non avrebbe inserito simile prescrizione nel corpo della norma “dedicata” alla esenzione, ma avrebbe strutturato una autonoma ed a sé stante prescrizione, che non facesse corpo con la prescrizione “madre” concernente l’esenzione».

Ne discende, secondo il Consiglio di Stato, che "è ragionevole" ritenere che nei processi per controversie di lavoro e di previdenza valga anche per i giudizi dinanzia alla Suprema Corte l’esenzione prevista dalla legge e disposta a favore della parte che sia «titolare di un reddito inferiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76».


(Consiglio di Stato 22 maggio 2019 n. 3298)


23.05.19
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