Nell'insussitenza del fatto materiale rientra anche la condotta priva di rilievo disciplinare

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La Suprema Corte chiarisce che anche nell'ambito di un contratto di lavoro a tutele crescenti il lavoratore licenziato sulla base della contestazione di una condotta che non ha rilevanza disciplinare può ottenere la reintegrazione

Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione dell'8 maggio 2019 scaricabile sotto, nella nozione "insussistenza del fatto materiale", introdotta dal legislatore del Jobs Act (d.lgs. 23/2015 in tema di contratto a tutele crescenti), rientra non solo il fatto materialmente inesistente, ma pure la condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali e perciò che non assuma rilevanza alcuna sotto l'aspetto disciplinare. Ne consegue che anche in questa seconda ipotesi il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto ad ottenere la reintegrazione e non soltanto un indennizzo economico.

Merita d'essere rammentato che, sempre nell'ambito del contratto di lavoro a tutele crescenti, non è invece prevista la reintegrazione in caso di violazione del principio di proporzionalità tra inadempimento e sazione.


Parole chiave: Licenziamenti

14.05.19
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