Aggiornamenti
Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione dell'8 maggio 2019 scaricabile sotto, nella nozione "insussistenza del fatto materiale", introdotta dal legislatore del Jobs Act (d.lgs. 23/2015 in tema di contratto a tutele crescenti), rientra non solo il fatto materialmente inesistente, ma pure la condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali e perciò che non assuma rilevanza alcuna sotto l'aspetto disciplinare. Ne consegue che anche in questa seconda ipotesi il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto ad ottenere la reintegrazione e non soltanto un indennizzo economico.
Merita d'essere rammentato che, sempre nell'ambito del contratto di lavoro a tutele crescenti, non è invece prevista la reintegrazione in caso di violazione del principio di proporzionalità tra inadempimento e sazione.
Parole chiave: Licenziamenti
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