Aggiornamenti
Il committente Comune di Padova aveva pagato l’intero corrispettivo del prezzo di un appalto al fallimento della società appaltatrice.
La liquidazione era stata effettuata nonostante la richiesta di pagamento delle retribuzioni arretrate e del Tfr avanzata da due dipendenti della società appaltatrice nei confronti del committente in data di molto antecedente all’intervenuto fallimento.
Il giudice di prima istanza aveva dichiarato infondata la pretesa delle lavoratrici di vedersi riconosciuto il pagamento da parte del committente, sul presupposto che non era stata proposta azione giudiziale volta al recupero del credito anteriormente al fallimento dell’appaltatore.
Riformando la sentenza del giudice padovano, e adeguandosi all’orientamento oramai consolidato avanti alla Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Venezia ribadisce che al fine di ritenere sussistente la tutela del credito di cui all’art. 1676 c.c. è sufficiente la semplice domanda, anche stragiudiziale, del lavoratore e che pertanto il fallimento successivo dell’appaltatore non fa venir meno l’obbligazione solidale del committente.
In tal caso non si verifica alcuna violazione del principio generale in tema di fallimento della parità di trattamento tra i creditori (par condicio creditorum), tenuto conto della piena conformità al principio costituzionale di ragionevolezza della speciale tutela predisposta in favore dell’ausiliario dell’appaltatore nei confronti del committente.
Tutela che viene meno solo in caso di estinzione del debito in data antecedente alla richiesta del lavoratore, anche quando soltanto stragiudiziale.
(Appello Venezia 25 gennaio 2019)
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