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Il Garante privacy censura la condotta di un datore di lavoro che ha ritenuto opportuno informare la rappresentanza sindacale unitaria del “cambio di casacca” di alcuni componenti della stessa RSU. L’Ente pubblico si è giustificato osservando come essi risultassero membri della RSU e eletti nella lista XX e perciò ha ritenuto «necessario informare con e-mail la RSU della variazione della affiliazione sindacale da parte dei predetti dipendenti [...] in ragione del fondato rischio che – mancata tale comunicazione – l’organismo avrebbe continuato ad operare in composizione non più aderente alla verificatasi situazione di fatto, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale e della correlata azione amministrativa».
Il Garante tuttavia rileva come, per raggiungere tale legittimo obiettivo, l’Amministrazione avrebbe potuto limitarsi a comunicare la revoca dell’affiliazione sindacale; invece con le e-mail erano stati «allegati dei documenti nei quali era espressamente indicata l’iscrizione dei lavoratori che avevano aderito ad un altro sindacato. Ciò ha determinato una illecita comunicazione di dati personali sensibili».
A conclusione dell’istruttoria il Garante ha ritenuto che dalla valutazione degli elementi acquisiti la condotta dell’Azienda, pur non conforme la disciplina applicabile, abbia esaurito i suoi effetti e non sussistono quindi i presupposti per l’adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio. Si è tuttavia riservato di «avviare un autonomo procedimento per valutare la contestazione di una eventuale violazione amministrativa per l’illecita comunicazione dei dati sindacali».
Parole chiave: persone e dignità , Sindacato e contratto collettivo