Licenziamento del dirigente e indennità supplementare del TFR

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Retribuzione

Spetta al dirigente l’indennità supplementare integrativa del T.F.R. prevista dall’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995

Legalilavoro di Roma ha assistito un dirigente aziendale licenziato per soppressione della posizione lavorativa ottenendo il riconoscimento, da parte della Corte di Cassazione, del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare integrativa del T.F.R. prevista dall’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995.

Tale pronuncia è molto importante poiché afferma due principi: quello secondo cui l’indennità è dovuta in tutti i casi in cui il licenziamento sia obiettivamente legato ad una situazione di crisi, a prescindere dall’espressa menzione che ne abbia fatto il datore di lavoro nella lettera di recesso; e quello secondo cui il riconoscimento di un simile trattamento, che funge da vero e proprio ammortizzatore sociale, non costituisce una facoltà del datore di lavoro, ma un diritto del dirigente licenziato.

Sebbene tale indennità non sia più prevista dagli attuali Contratti Collettivi, tale pronuncia è destinata ad incidere su tutte le posizioni ancora aperte che tutt’ora ricadono sotto la disciplina dell’Accordo del ’95.

Parole chiave: Dirigenti , Retribuzioni

10.10.18
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