Aggiornamenti
Al recente convegno del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano del 30 maggio 2018 Nicoletta Lazzarini, di LegaliLavoro Milano, ha approfondito il rapporto tra tutele lavoristiche e penali con l’obiettivo di identificare il migliore strumento processuale volto a ottenere il risarcimento del cosiddetto "danno differenziale".
«I casi più problematici sono quelli in cui il datore di lavoro omette di denunciare l’evento lesivo all'INAIL, ovvero quelli in cui i testimoni presenti al momento dell’infortunio sono ancora dipendenti del medesimo imprenditore (con rischi di testimonianze non genuine). O, ancora, laddove sono mancati accessi ispettivi da parte di ATS». E se il datore di lavoro non è neppure assicurato? «Conviene in tali casi valutare l’introduzione di un atto di denuncia querela». È bene, infatti, ricordare che anche il datore di lavoro ha un interesse diretto a risarcire il danno «vuoi perché la condotta riparatoria consente l'estinzione del reato (art. 162 ter c.p.), vuoi perché l'imprenditore imputato può così accedere all'istituto della messa alla prova (C. Cost. 91/2018), o, quanto meno, vedersi riconosciute le attenuanti generiche (art. 62 n. 6 c.p.)».
Insomma, il risarcimento del danno a favore del lavoratore è sempre una scelta "win-win".
Parole chiave: Lavoro e salute , risarcimento danni
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