Aggiornamenti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 2293/2018, è torna sulle conseguenze derivanti dalla mancata assegnazione degli obiettivi che condizionano la retribuzione variabile del dirigente, fornendo alcuni significativi chiarimenti.
La Suprema Corte ribadisce infatti che la mancata individuazione degli obiettivi da parte del datore di lavoro si traduce in un inadempimento a cui non consegue automaticamente il diritto del dirigente ad ottenere il pagamento dell’intero bonus, ma esclusivamente la possibilità per quest’ultimo di ottenere il risarcimento del danno derivatogli dalla perdita della chance di conseguire l’emolumento.
Pertanto, al riguardo, sarà sempre necessario ricordare:
- che il dirigente, nell’agire in giudizio, anziché limitarsi a chiedere il pagamento della retribuzione variabile non corrisposta, dovrà formulare un’apposita domanda di risarcimento del danno e sarà onerato di allegare specifiche circostanze da cui poter dedurre, anche solo in via presuntiva, che egli, laddove gli obiettivi fossero stati fissati, avrebbe ottenuto il diritto al pagamento totale o parziale del bonus.
- che l’importo eventualmente liquidato in suo favore a tale titolo, avente appunto carattere risarcitorio e non retributivo, non avrà alcuna ricaduta sugli istituti indiretti (TFR, indennità sostitutiva del preavviso etc.) e sulla base di calcolo dei contributi previdenziali.
Parole chiave: Dirigenti , Retribuzioni
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