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Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno riportato l’attenzione degli addetti ai lavori sul c.d. “obbligo di repechage”, il quale, come noto, può essere definito come l’obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore che debba esser licenziato per soppressione del posto di lavoro ad altre mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale, ove questo sia possibile.
I non chiari confini di questo istituto di creazione giurisprudenziale ed i sempre frequenti equivoci circa le modalità con cui la sua violazione possa essere rivendicata da parte del lavoratore, suggeriscono quindi di approfittare dell’attualità del tema per ricordare:
i) che il datore ha lo specifico l’onere di dimostrare in giudizio l’eventuale impossibilità di ricollocare il lavoratore nell’ambito della residua organizzazione aziendale (26467/2016), ma solo se quest’ultimo abbia altrettanto specificamente allegato la violazione da parte dell’impresa dell’obbligo di repechage;
ii) che il datore, prima di procedere al licenziamento, sia comunque tenuto ad offrire al lavoratore una ricollocazione anche a mansioni inferiori, ove queste siano le uniche al momento disponibili nell’organizzazione dell’impresa (Cass. 22798/2016);
iii) che l’obbligo in questione non può però dirsi violato laddove le uniche mansioni in cui potrebbe essere teoricamente ricollocato il lavoratore siano totalmente diverse da quelle a cui questi era adibito, ovvero quando sia evidente “l’eterogeneità del corredo di capacità e di esperienze professionali” necessarie al loro espletamento (Cass. 11413/2018);
iv) che laddove il repechage fosse possibile ma non sia stato attuato dall’impresa, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore è da considerarsi illegittimo ed a questi, ove il rapporto rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 18 L. 300/1970, può spettare anche la reintegrazione nel posto di lavoro, ove la violazione dell’obbligo possa considerarsi “palese” (Cass. 10435/2018).
Parole chiave: Licenziamenti , Professionalità e mansioni