Aggiornamenti
Un lavoratore assistito da Legalilavoro impugnava il licenziamento intimatogli da CAI in seguito ad una procedura di licenziamento collettivo.
Il Tribunale di Civitavecchia accerta la natura discriminatoria del licenziamento. Il giudice ritiene che nella fattispecie ricorra una "discriminazione atipica" in quanto la concreta applicazione dei criteri di scelta, a prima vista neutri, ha condotto ad una discriminazione a danno di una particolare categoria di lavoratori, costituita da coloro già collocati in cassa integrazione. Tale dato emergeva dal fatto che oltre il 90% del personale licenziato era cassintegrato.
Il Tribunale in aggiunta rileva che la parte datoriale non ha dimostrato l'infungibilità delle mansioni svolte dal ricorrente rispetto a quelle svolte da altri lavoratori non licenziati.
Non emerge perciò alcuna ragione oggettiva che possa superare la valutazione presuntiva di discriminatorietà del licenziamento già raggiunta in giudizio.
Il Tribunale dichiara quindi la nullità del licenziamento.
Il Giudice ordina altresì il ripristino del rapporto con Alitalia, società a cui era stata trasferita l'azienda con un accordo ex art. 2112 cod. civ.
Il Tribunale condivide la ricostruzione della difesa del lavoratore secondo cui, nel caso non abbia corso alcuna procedura fallimentare o di insolvenza, le parti sociali sono legittimate a derogare alla normativa sul trasferimento d'azienda soltanto nella parte che rigurada la responsabilità solidale per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e nella parte in cui viene stabilito per un periodo superiore ad un anno l’obbligo in capo al cessionario di mantenimento delle condizioni di lavoro. Le parti sociali non possono tuttavia derogare all’obbligo di assumere tutto il personale dell’azienda ceduta, come invece avvenuto nel caso in esame.
Da tale interpretazione discende la nullità della clausola dell’accordo sottoscritto tra la Società e alcuni sindacati che limitava il passaggio alla nuova compagine aziendale ai soli dipendenti individuati in un apposito elenco.
Il Tribunale accerta pertanto il diritto del lavoratore ad essere reintegrato in Alitalia Sai, così come al pagamento di tutte le retribuzioni maturate, ad iniziare dal momento del licenziamento.
Trib. Civitavecchia 1 marzo 2018
Parole chiave: Discriminazione , Esternalizzazioni e appalti , Licenziamenti , persone e dignità