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L’INPS non può rigettare la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per il TFR adducendo la mancanza di un titolo esecutivo. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano all’esito di una causa promossa da Legalilavoro e ha condannato l’INPS al pagamento del trattamento di fine rapporto in favore di un lavoratore che non lo aveva ottenuto dalla parte datoriale.
L’INPS aveva inizialmente rigettato la domanda di accesso al Fondo di Garanzia adducendo che il Tribunale fallimentare aveva autorizzato, ai sensi dell’art. 102, legge fallimentare, il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo, sicché sarebbe mancato l’accertamento giudiziale del credito.
Il Giudice ha invece ritenuto che, alla luce della riforma della legge fallimentare attuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (che ha introdotto la possibilità di non procedere alla verifica dello stato passivo, laddove risulti che non possa essere acquisito attivo da distribuire ai creditori), la norma di cui all’art. 2, comma 5, l. 297/1982, deve essere interpretata nel senso di ritenere sufficiente l’accertamento del credito del lavoratore per effetto di un provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza). Ciò anche al fine di rendere comunque possibile l’accesso dei lavoratori al Fondo di Garanzia, assicurando la realizzazione della tutela minima richiesta dalla Direttiva 80/987/CE.
In caso di chiusura della procedura fallimentare senza accertamento è dunque ammissibile la domanda giudiziale di accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito del lavoratore, proposta congiuntamente alla verifica dei presupposti per l’accesso al Fondo di Garanzia.
(Trib. Milano 26 gennaio 2018)
Parole chiave: Previdenza e assistenza
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