Esposizione all'amianto dei lavoratori nella costruzione dei rotabili ferroviari

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L'esposizione all'amianto non riguarda soltanto manutentori e riparatori, ma anche altre figure professionali quali manovali, deviatori e tecnici di stazione 

Un lavoratore impiegato quale manovratore, assistito e difeso da Legalilavoro, ottiene il risarcimento del danno derivante dall'esposizione all'agente patogeno. 

Il massiccio impiego di amianto nel settore della costruzione dei rotabili ferroviari ha determinato una esposizione di diffusione tale da non potersi limitare alle sole mansioni di manutenzione e riparazione.

Anche lo svolgimento delle mansioni di manovale, tecnico e deviatore svolte presso le stazioni hanno purtroppo comportato il contatto prolungato con il pericoloso minerale.

Rete Ferroviaria Italiana spa, quale società succeduta nelle obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro pregressi, è perciò condannata a risarcire il danno subìto dall'insorgenza di malattia professionale causata da esposizione ad amianto.

Sulla base di tali premesse il Giudice del lavoro di Venezia decide perciò in favore di un ausiliario (ex dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato) addetto alla manovra dei vagoni presso la stazione locale.

In suo danno era insorta una malattia professionale riconosciuta dall’Inail.

Il Giudice rigetta la tesi del datore di lavoro, secondo il quale le mansioni svolte presso la stazione non avrebbero potuto comportare esposizione ad amianto, ed anzi afferma come il massiccio impiego dell’amianto per la coibentazione delle carrozze ferroviarie ne ha determinato, a causa delle continue sollecitazioni meccaniche, una particolare diffusione.

Trattasi di accertamento che ha trovato conferma nella consulenza tecnica d’ufficio, che ha, con elevata probabilità, ricollegato la tecnopatia alle mansioni svolte alle dipendenze di F.S.

Sul presupposto di una responsabilità del datore di lavoro, in colpa per non aver adottato le prescrizioni che avrebbero impedito o comunque limitato l’esposizione ad amianto, il Giudice ha quindi condannato l’ex datore di lavoro all’integrale risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente.

Una nuova vittoria di Legalilavoro a tutela di tutti i lavoratori esposti ad amianto.

(Trib. Venezia 15 febbraio 2018)

07.03.18
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