Indennizzo anche per il danneggiato da vaccinazione meramente "raccomandata"

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Diritto all'indennizzo di cui alla l. 210/1992 per danno irreversibile causato da vaccinazione antinfluenzale anche quando meramente raccomandato dall'Autorità sanitaria

Legalilavoro ha patrocinato una controversia relativa all'accertamento del diritto all'indennizzo di cui alla l. 25 febbraio 1992, n.  n. 210, normativa dedicata testualmente all'indennizzo «a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati». L'assistito aveva subito un danno irreversibile per effetto della somministrazione di un vaccino antinfluenzale raccomandato dalle autorità sanitarie in ragione della sua età e delle sue condizioni personali.
Nel giudizio di primo grado si è sostenuto come alcune precedenti pronunce della Corte Costituzionale (ove la Corte aveva dichiarato illegittima la citata norma nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo per i danneggiati da altri tipi di vaccino la cui somministrazione era facoltativa) avesse di fatto aperto una strada verso il riconoscimento del diritto all'indennizzo in tutti i casi di danno procurato dalla somministrazione di vaccinazioni facoltative.

La Corte d'appello di Milano, nell'ambito del relativo giudizio, ha ritenuto di dover eccepire la specifica illegittimità costituzionale della norma riguardo il danno procurato dalla somministrazione raccomandata del solo vaccino antinfluenzale. La Corte Costituzionale ha accolto tale eccezione rilevando come, ai fini del sorgere del diritto all'indennizzo di cui alla l. 210/1992, non vi sia differenza qualitativa fra obbligo o raccomandazione di un trattamento sanitario, assumendo rilievo la finalità di tutela e protezione della salute anche collettiva.

Il diritto all'indennizzo discende dunque dalle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti dalla sottoposizione a un trattamento sanitario, anche solo raccomandato dalle autorità sanitarie nell'interesse della collettività.

La Corte Costituzionale ha compiuto, dunque, un ulteriore passo verso il riconoscimento tout court del diritto all'indennizzo riguardo i danni cagionati da vaccinazioni, con l'espressa finalità di integrare il patto di solidarietà fra individuo e collettività «rendendo più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali».

Parole chiave: Previdenza e assistenza

06.01.18
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