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Quando il rapporto di lavoro di un dirigente d’azienda si conclude, è frequente che le imprese gli neghino il pagamento delle ferie non godute (o, più propriamente, della relativa indennità sostitutiva), assumendo che tale pagamento non sia dovuto perché il dirigente si autogestisce le ferie.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 23697 del 10 ottobre 2017 torna sulla tematica. Viene richiamato l’orientamento che sta alla base della suddetta prassi, secondo il quale «il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro non lo eserciti e non fruisca del riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive».
Il principio ha anche lo scopo di non vanificare la tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, che deve spingere al godimento effettivo delle ferie, e non alla loro monetizzazione: «una diversa interpretazione – secondo la Corte – finirebbe per rendere di fatto inoperante la regola generale, risolvendosi nella previsione di una indiscriminata convertibilità pecuniaria del diritto, anche se differita al momento della cessazione del rapporto».
Va però sottolineato che fanno eccezione le ferie non godute riferite al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto (nel caso concreto, quelle maturate nell’anno) rispetto alle quali è indiscutibile il diritto al pagamento.
Ovviamente la regola richiamata si applica solo quando il dirigente abbia effettivamente il potere di attribuirsi le ferie, e dunque “la mancata fruizione finisce per essere la conseguenza di un’autonoma scelta del dirigente, che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore di lavoro”. Non così, dunque, in quelle organizzazioni in cui anche il dirigente deve garantire la costante presenza e concordare (o farsi autorizzare) le ferie (pensiamo ai dirigenti medici inseriti nei turni di un reparto ospedaliero). Ancora, pur in presenza di una formale libertà di autodeterminarsi, il dirigente potrà ottenere il pagamento delle ferie non godute quando possa provare che il mancato godimento delle ferie sia imputabile al datore di lavoro, per le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro (ad es. la grave carenza di organici) o per imprevedibili e indifferibili esigenze di lavoro.
(a cura di Luca De Simone – Legalilavoro Napoli)
Parole chiave: Dirigenti , Lavoro e salute , Lavoro e vita privata