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Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 14 settembre 2017, n. 21302, accogliendo il ricorso proposto dal datore di lavoro.
Secondo il Supremo Collegio, il diritto a vedersi costituire a spese del datore di lavoro la rendita vitalizia di cui all’art. 13, legge 1338/1962, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, che decorre dalla data di prescrizione, anch’essa decennale, del credito contributivo dell’INPS. Non assume alcuna rilevanza la circostanza che il lavoratore sia a conoscenza o meno dell'omissione contributiva.
È quindi necessario verificare con regolarità il proprio estratto conto contributivo al fine di evitare di incorrere nella prescrizione, per quanto resti salvo il diritto al risarcimento del danno derivante dall’omissione contributiva, ai sensi dell’art. 2116, comma 2, c.c. Il diritto al risarcimento del danno, infatti, si perfeziona solo con il pensionamento del lavoratore, momento in cui si realizza il pregiudizio derivante dalla mancata copertura previdenziale per il periodo per il quale si è protratta l’omissione contributiva.
(Cass., sez. unite, 14 settembre 2017, n. 21302)
Parole chiave: Previdenza e assistenza
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