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Lo ha stabilito, all’esito di una causa promossa da Legalilavoro, il Tribunale di Monza (Giud. Est. Sommariva), che ha accertato il diritto del collaboratore a progetto di godere dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, prevista dal d. lgs. 22/2015, anche in caso di inadempimento dell’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Il Tribunale ha conseguentemente condannato l’INPS a corrispondere il trattamento dovuto al collaboratore.
Il Giudice ha infatti rilevato che la norma di cui all’art. 2116 c.c., per cui le prestazioni previdenziali e assistenziali sono dovute anche quando i contributi non sono stati regolarmente versati, deve trovare applicazione anche ai rapporti di parasubordinazione (collaborazioni coordinate e continuative -c.d. co.co.co.- e collaborazioni a progetto -c.d. co.co.pro-). Come i lavoratori subordinati, infatti, anche i collaboratori parasubordinati non hanno alcun margine di controllo sull’effettivo versamento dei contributi dovuti alla gestione separata INPS, il cui pagamento grava sul committente sia per la quota di due terzi posta a suo carico che per la quota di un terzo posta a carico del collaboratore, che viene trattenuta allo stesso nel cedolino paga.
La posizione del collaboratore parasubordinato è dunque sotto questo profilo più affine a quella del lavoratore subordinato che non a quella del lavoratore autonomo (quest'ultimo infatti è direttamente e personalmente onerato dell’obbligo di versamento), e pertanto meritevole di ricevere la medesima tutela.
(Trib. Monza 28 settembre 2017)
Parole chiave: lavoro autonomo , Previdenza
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