Non occorre rispettare il termine di decadenza di 60 giorni in caso si richieda in giudizio il riconoscimento del diritto al passaggio immediato alle dipendenze della società subentrante in un appalto di servizi

Aggiornamenti

NOTIZIE E SENTENZE

03

La Suprema Corte, riformando la decisione resa nei gradi di merito, ritiene che il termine di prescrizione dei 60 giorni, previsto dal legislatore per richiedere al giudice la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, non possa essere applicata al caso in esame.

I ricorrenti, operatori ecologici, avevano chiesto l’accertamento del loro diritto al passaggio immediato alle dipendenze della società subentrata alla datrice di lavoro in un appalto di servizi, a norma del contratto collettivo applicato. Secondo la Corte di appello di Napoli in caso di cambio di gestione dell'appalto e quindi di passaggio dei lavoratori all'impresa aggiudicatrice del nuovo appalto occorre rispettare il termine decadenziale di 60 giorni, in quanto l’ipotesi rientra nella previsione di cui all’art. 32, comma 4, lettera d), l. 183/2010 (“ogni altro caso in cui [...] si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”). La Cassazione, di contro, statuisce che in caso di cambio di appalto non si è in presenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque di contitolarità del rapporto di lavoro (fattispecie contemplata dalla suddetta lettera d) ), ma si tratta di un semplice avvicendamento nella gestione di un appalto di servizi.

(Cass. 13179/2017)

09.06.17
Share

Cerca l'argomento di tuo interesse; potrai visualizzare tutte le news che contengono l'argomento nel titolo, nel sottotitolo o all'interno del testo.

Puoi anche filtrare le notizie scegliendo la categoria o le parole chiave più usate.


CATEGORIE