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Il Tribunale di Messina, con la pronuncia consultabile in calce, ha accolto il ricorso proposto da un pensionato difeso da Legalilavoro Messina. Questi, ex lavoratore marittimo, è stato già promotore e vincitore di un giudizio per il riconoscimento della supervalutazione contributiva da esposizione ad amianto.
Il Tribunale ha accolto la domanda di "riliquidazione" della pensione in conseguenza dell’avvenuto riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, secondo il coefficiente 1,25, per il periodo intercorrente tra il 21 giugno 1968 e il pensionamento, avvenuto il 29 giugno 2006.
L'Ente previdenziale aveva provveduto alla riliquidazione della pensione limitando il ricalcolo degli arretrati agli ultimi cinque anni, e perciò soltanto a decorrere dal dicembre 2013; tralasciando invece il periodo intercorrente tra il pensionamento e tale data. L'Ente aveva invocato la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 38, d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito con l.15 luglio 2011 n. 111).
Il Tribunale, accogliendo le argomentazioni difensive delle avvocate di Legalilavoro Messina, ha statuito che «non è corretto limitare la riliquidazione del trattamento pensionistico conseguente al diritto alla supervalutazione contributiva da esposizione ad amianto (che è cosa diversa dall’autonomo diritto a pensione) all’ultimo quinquennio antecedente la domanda, in quanto il ricorrente, in epoca antecedente alla sentenza di riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione contributiva, giammai avrebbe potuto pretendere la ricostituzione della pensione»; la Giudice richiama in particolare il principio dell’art. 2935 c.c., a mente del quale «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».
Viene infine evidenziato dal Tribunale che «la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere».
a cura di Maria Grazia Belfiore
Legalilavoro Messina
(Trib. Messina 11 novembre 2024)
Parole chiave: Inail , Lavoro e salute , lavoro marittimo , Malattie professionali , Prescrizione e decadenza , Previdenza , Previdenza e assistenza , risarcimento danni