Lavoro precario nelle fondazioni lirico-sinfoniche e diritto UE

Aggiornamenti

NOTIZIE E SENTENZE

01


Rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della compatibilità con la Direttiva sul lavoro a tempo determinato della disciplina nazionale applicata ai lavoratori precari delle fondazioni lirico-sinfoniche

Il Tribunale di Milano, nell’ambito di una vertenza promossa da una ballerina del Teatro alla Scala assistita da Legalilavoro, ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione relativa alle tutele applicabili in caso di reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il Tribunale ha accolto la prospettazione della difesa della lavoratrice secondo cui la disciplina italiana (come interpretata da ultimo dalla Corte di cassazione a Sezioni unite) nel prevedere per i lavoratori dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche una tutela esclusivamente indennitaria, in deroga alle regole applicabili alla generalità dei lavoratori privati che possono invece ottenere la stabilizzazione del rapporto, si possa porre in contrasto con la disciplina europea. Il contrasto rileverebbe, in particolare, con quanto previsto dalla direttiva in materia di lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) in relazione al principio di non discriminazione ed effettività delle tutele.

Si tratta di un passaggio importante e per nulla scontato, posto che a seguito del pronunciamento delle Sezioni unite, in una sentenza che molti avevano trovato poco convincente, la gran parte della giurisprudenza di merito si stava assestando nel senso dell’operatività di rimedi esclusivamente economici; rimedi tuttavia inidonei a soddisfare situazioni di precarietà protrattesi per anni in un contesto assai particolare come quello del lavoro nei corpi di ballo.

Il provvedimento di rimessione alla Corte di Giustizia è ben motivato e si apprezza peraltro per la ricostruzione della normativa generale applicabile ai lavoratori a tempo determinato e di quella speciale applicabile ai lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, come risultante dalla disciplina di legge e dall’interpretazione giurisprudenziale, nonché per il dialogo con i precedenti che la stessa Corte di Giustizia aveva emesso in passato riguardo alla medesima questione (con particolare riferimento alla sentenza Sciotto, del 2018).

La remissione viene disposta a pochi giorni di distanza dall’apertura di una nuova procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia per non avere posto fine all'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie (ricorso ai sensi dell’art. 258 TFUE del 3 ottobre 2024, nell’ambito del procedimento INFR(2014)4231).

La parola passa quindi ai giudici del Lussemburgo. Questi dovranno pronunciarsi sul seguente  quesito: se le clausole 4 e 5 della Direttiva «devono essere interpretate nel senso che essa ostano ad una normativa nazionale [come interpretata dalla Cassazione] in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora la misura prevista in tale settore, al contrario della generalità dei settori economici, consista nel risarcimento del danno, seppur con un regime probatorio agevolato da presunzioni e con la previsione della responsabilità dei dirigenti in ipotesi di dolo o colpa grave».


a cura di Gionata Cavallini
Legalilavoro Milano

(Trib. Milano 7 ottobre 2024)

23.10.24
Share

Cerca l'argomento di tuo interesse; potrai visualizzare tutte le news che contengono l'argomento nel titolo, nel sottotitolo o all'interno del testo.

Puoi anche filtrare le notizie scegliendo la categoria o le parole chiave più usate.


CATEGORIE