Sul diritto di convocare l’assemblea in azienda anche in assenza di rappresentanze sindacali

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È antisindacale negare alla Fiom territoriale il diritto di convocare l’assemblea dei lavoratori in azienda, anche in mancanza di Rsu o Rsa, nei limiti fissati dal Ccnl

Il giudice del lavoro di Bari accoglie il ricorso proposto dalla Fiom Cgil di Bari, assistita da Legalilavoro Bari, con ordinanza consultabile in calce.

La Fiom chiedeva di accertare e dichiarare l’antisindacalità della condotta della società convenuta, che le aveva negato la possibilità di indire l’assemblea presso l'azienda e durante l’orario di lavoro. La società adduceva come motivo del rifiuto il fatto che il sindacato ricorrente non aveva in azienda né iscritti né rappresentanti.

Il giudice rileva che il potere di convocazione delle assemblee ai sensi dell’art. 20 dello Statuto spetta esclusivamente alla RSA/RSU. Tuttavia, ricorda che sono fatte salve pattuizioni di maggior favore, ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo che statuisce come «ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali». In proposito viene richiamata Cass. 6 giugno 2017 n. 13978 la quale afferma che, in materia di convocazione delle assemblee sindacali, l'autonomia collettiva garantita dall'art. 39 Cost. può prevedere prerogative diverse e ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, con gli unici limiti dell'art. 17 dello Statuto e dell'esistenza di una effettiva rappresentatività.

Il diritto di convocazione delle assemblee sindacali è riconosciuto alle RSA/RSU e analoga prerogativa può essere attribuita dall'autonomia collettiva alle RSU nonché ad altre organizzazioni sindacali, se dotate di effettiva rappresentatività dei dipendenti dell'azienda (Corte cost. 16 maggio 1995 n. 170) e purché non venga violato il divieto di interlocuzione privilegiata con il datore di lavoro che si evince dall'art. 17 dello Statuto (Cass. 10 ottobre 2018 n. 25103 che ha ritenuto antisindacale il rifiuto della società datrice di lavoro di consentire l'indizione di assemblee alle organizzazioni sindacali, ancorché non costituite in RSA, ma firmatarie del Ccnl applicato nell'unità produttiva). Il caso in esame, secondo il Tribunale, rientra perfettamente in questa ipotesi, e dunque il diniego dell’azienda è illegittimo e antisindacale.

Inoltre, confutando una specifica argomentazione della convenuta, il Tribunale fornisce una diversa interpretazione dell’art. 79 del Ccnl di settore, il quale prevede «in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 [...] il diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20». Secondo il Giudice il dato letterale è chiaro ed univoco, non residuando dubbi interpretativi circa il corretto significato da attribuirsi alla norma da esso risultante, mentre non può trovare accoglimento l'interpretazione fornita dalla società.

Del resto, ed è questa l’affermazione di maggior rilievo, una interpretazione diversa da quella strettamente letterale appare oltremodo lesiva della libertà e della autonomia sindacale garantita dall'art. 39 Cost, nella misura in cui abbia l’effetto di estromettere dalla platea dei soggetti legittimati alla convocazione dell’assemblea le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale del 2016.

In conclusione, il Tribunale accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara antisindacale la condotta tenuta dalla società resistente; ordina a quest’ultima la cessazione della condotta e la rimozione degli effetti; ordina infine alla società resistente di consentire alla Fiom di tenere le assemblee sindacali secondo le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 79 del Ccnl applicato all’unità produttiva. Con affissione della decisione nella bacheca aziendale per trenta giorni e condanna al pagamento delle spese processuali per la società soccombente.


 a cura di Ettore Sbarra
Legalilavoro Bari

(Trib. Bari 24 luglio 2024)

24.07.24
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