Insussistenza del fatto contestato e reintegrazione del lavoratore licenziato

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Annullato il licenziamento perché il datore di lavoro non ha adeguatamente provato la commissione del falso documentale da parte del dirigente medico

Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare comminato a una dirigente medico di II livello (direttrice di unità operativa complessa). La dirigente, difesa da legalilavoro Messina, era stata licenziata per giusta causa per avere asseritamente tenuto una condotta rientrante nell’ipotesi prevista dall’art.55-quater, lett.d), d.lgs.165/2001, e dall’art.72, comma 10, n. 2, lett. a), Ccnl dell’area dirigenza medica; trattasi dell'ipotesi di «falsità documentale o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera».

Tra i diversi motivi di impugnazione in favore della lavoratrice, la difesa ha posto particolare accento sull’insussistenza del fatto contestato, tenuto conto che la contestazione alla dirigente si è sostanziata nell’accusa di avere intenzionalmente utilizzato una certificazione della cui asserita falsità "non poteva non sapere". Da tale assioma il datore di lavoro ha fatto derivare l’agire commissivo del preteso falso documentale, con un giudizio sussuntivo estraneo a chi ha l’obbligo di valutare in termini di certezza la condotta disciplinarmente rilevante.

Il Tribunale, in primo luogo, ha svolto l'attività istruttoria sull’iter per la compilazione e il rilascio della certificazione qualiquantitativa dalla quale è emersa l’estraneità della lavoratrice alla formazione del documento e ha acquisito una relazione tecnica sul dato statistico di coerenza dei numeri riportati nel certificato con quelli prodotti da altre aziende di medesima dimensione. Sulla base di tale istruttoria ha quindi dichiarato l’illegittimità del licenziamento affermando che l’imputabilità del falso documentale necessita una prova "puntuale e rigorosa" quanto mai necessaria nell’ottica del licenziamento come extrema ratio in ambito disciplinare e ha concluso che «non essendo provata la commissione diretta o indiretta del (presunto)
falso documentale, il licenziamento comminato va dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto contestato».

Il Tribunale ha perciò ordinato la reintegrazione e il pagamento di indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.


 a cura di Maria Grazia Belfiore
Legalilavoro Messina

(Trib. Reggio Calabria 29 aprile 2024)

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22.07.24
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