Trasferimento negato in modo illegittimo al lavoratore "caregiver"

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Società condannata a trasferire il lavoratore presso la sede più vicina alla residenza del familiare disabile da assistere

Il Tribunale di Roma, con la sentenza consultabile in calce, ha operato un attento bilanciamento tra le esigenze di cura da parte del ricorrente caregiver del familiare disabile e quelle organizzative (oggettivamente intese) della società. Ha quindi, da un lato, considerato provata l’esigenza di copertura di posizioni vacanti con la qualifica propria del lavoratore presso la sede di interesse del medesimo ricorrente; e, di contro, ha ritenuto che la società non avesse dimostrato la carenza di organico presso la sede di appartenenza del ricorrente.

Il Tribunale, peraltro, ha evidenziato come la società non avesse assolto all’onere di dimostrare che i lavoratori collocabili prima del ricorrente nei i posti vacanti e disponibili avessero richiesto, parimenti all’istante, di essere trasferiti a norma dell'art. 33, l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Il Tribunale ha pertanto aderito al consolidato indirizzo, di recente confermato da Cass. 20 luglio 2023, n. 21627, secondo cui il diritto del lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere non è assoluto e illimitato, dovendo essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto. La Cassazione ha ribadito che, nel procedere al bilanciamento dei predetti interessi, il diritto del lavoratore va interpretato «nel senso che può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità».

Si ritiene perciò che il diritto al trasferimento sussista, una volta accertata la vacanza di posti di lavoro nella sede in cui il lavoratore aveva chiesto di essere trasferito. Mentre la situazione di non pieno organico della sede di appartenenza, avuto riguardo alle dimensioni dell’attività e ai dati concreti di copertura/scopertura degli organici nelle rispettive sedi, deve essere bilanciata con la funzione solidaristica della disciplina in oggetto e delle esigenze di tutela dei diritti dei soggetti portatori di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.


a cura di Sabrina Pittarello

Legalilavoro Bologna

(T. Roma 13 dicembre 2023)

26.03.24
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