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Il Tribunale di Bari si è pronunciato in tema di competenza territoriale in una controversia promossa da un pensionato, assistito da Legalilavoro Bari, che ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro e l’Inps per farsi accreditare la maggiore contribuzione per il periodo di lavoro prestato all’estero e, all’esito, la ricostituzione della pensione in godimento ed il risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c.
Il giudice ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti convenute che ritenevano competente il Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.c., trattandosi di domanda relativa al versamento di contributi previdenziali e, quindi, di obbligo contributivo del datore di lavoro. Ha invece accolto la tesi del lavoratore e ha ritenuto applicabile l’art. 444, comma 1, c.p.c., che radica la competenza presso il tribunale del luogo ove risiede l’assicurato.
Il Tribunale ha argomentato che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi, dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa, è connesso con il diritto di credito dell'Inps «sia geneticamente, perchè nasce dal medesimo fatto che a quello da origine (la costituzione del rapporto di lavoro), sia funzionalmente, perchè l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa». Il Tribunale perciò tratto il principio generale secondo cui, nei giudizi promossi dal lavoratore finalizzati alla esatta determinazione dell'obbligo contributivo datoriale, si applica il primo comma dell’art. 444 c.p.c., ritenendo una previsione speciale quella al terzo comma 3. Quest'ultima perciò non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva e la portata sarebbe limitata alle sole controversie fra Inps e datori di lavoro.
a cura di Leonardo Netti
Legalilavoro Bari
(T. Bari 23 febbraio 2024)
Parole chiave: Inps , Previdenza , Previdenza e assistenza , Processo e procedura , Retribuzioni