Ferie non godute da parte del dirigente medico

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Ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, al momento della cessazione del rapporto, il dirigente medico che non sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di fruirne

Nell’ambito della dirigenza medica si applica la regola, prevista all’art. 5, d.l. 95/2012, secondo cui le ferie del personale pubblico (anche di qualifica dirigenziale) devono essere fruite «secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi».

Sulla scorta di tale norma le aziende sanitarie respingono la richiesta di pagamento delle ferie residue non godute dal dirigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla ragione della cessazione. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, si è fatta strada una interpretazione della norma favorevole al dirigente medico, sulla base della giurisprudenza europea, sostenuta anche dalla Corte di Cassazione.

La Corte di giustizia UE ha più volte affermato (ancor di recente con C-233/20 del 25 novembre 2021) che il diritto fondamentale alle ferie include anche «il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro». Ne consegue che gli Stati membri non possano adottare disposizioni interne che prevedano una perdita automatica del diritto alle ferie retribuite o al pagamento dell’indennità sostitutiva, senza subordinarla alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto o sia stato posto nelle condizioni di farlo.

Secondo tale interpretazione, richiamata in Cass. 6 giugno 2022 n. 18140, il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie. A meno che il datore di lavoro non dimostri di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.

Nella sostanza, quindi, viene in considerazione la capacità delle aziende sanitarie di organizzare l’attività lavorativa dei dirigenti medici in modo tale da garantire agli stessi la concreta ed effettiva possibilità di godere delle ferie.

Qualora non siano in grado di adottare un simile “sistema” e non siano in grado di dimostrare di aver adempiuto a tale obbligo organizzativo, le datrici di lavoro saranno perciò tenute a pagare il corrispettivo in denaro delle ferie non godute.


a cura di Silvia Balestro

Legalilavoro Milano

29.11.23
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