La restituzione all'Inps delle somme pagate indebitamente

Aggiornamenti

NOTIZIE E SENTENZE

Previdenza


Nel richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite l'Inps deve agire in buona fede e rispettare il legittimo affidamento del percipiente

L’Inps periodicamente verifica le prestazioni che eroga ai cittadini, sia che si tratti di pensioni, sia che si tratti di altre prestazioni (come ad esempio indennità di disoccupazione, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento). All’esito delle verifiche l'Inps può adottare un provvedimento con cui chiede la restituzione di somme indebitamente percepite (anche se sono somme pagate molto tempo prima).

La legge prevede una disciplina soltanto per le prestazioni pensionistiche. L'art. 13 l. 412/1991 e l'art. 52 l. 88/1989 dispongono infatti che non siano mai ripetibili le somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore. Pertanto non si può chiedere la restituzione della pensione quando sia stata liquidata come definitiva e l’Istituto abbia erroneamente versato somme non dovute. Tali somme sono ripetibili soltanto se l’errore dipende dal dolo del cittadino, che ha nascosto all’Istituto dati di cui l’Inps non era e non poteva essere in possesso.

Per tutte le altre prestazioni, diverse dalla pensione, la posizione dell’Inps è quella di considerare l’indebito come "oggettivo" e quindi sempre recuperabile. Fortunatamente la giurisprudenza è arrivata a conclusioni diverse e la questione è stata portata all’attenzione anche della Corte costituzionale. La Corte, con la sentenza che si può consultare in calce, ritiene che l’Inps possa procedere al recupero dell’indebito non pensionistico ma che in tale procedimento debba tutelare la buona fede e il legittimo affidamento del percipiente. In particolare la Corte osserva come il canone della buona fede «vincola  [l'Inps] a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore» e che è dovere dell'Istituto «rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l’obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto [perciò] la pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva». La Corte sottolinea come le particolari condizioni personali del precipiente hanno portato i giudici «a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione».

Resta escluso il caso in cui la prestazione venga erogata senza che sia mai stata fatta una domanda: in tali casi le somme sono sempre recuperabili.

 

a cura di Silvia Balestro

Legalilavoro Milano

(Corte costituzionale 27 gennaio 2023 n. 8)

26.09.23
Share

Cerca l'argomento di tuo interesse; potrai visualizzare tutte le news che contengono l'argomento nel titolo, nel sottotitolo o all'interno del testo.

Puoi anche filtrare le notizie scegliendo la categoria o le parole chiave più usate.


CATEGORIE