L'anticipazione del probabile esito del giudizio di Cassazione ai sensi del nuovo art. 380-bis c.p.c.

Aggiornamenti

NOTIZIE E SENTENZE

01


Facoltà dei giudici di Cassazione di proporre una definizione del giudizio anticipando il probabile esito del ricorso ritenuto inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato ai sensi del nuovo art. 380 bis c.p.c. 


L’art. 380 bis c.p.c. prevede una modalità più rapida di definizione del giudizio pendente avanti la Corte di Cassazione, che in sostanza anticipa alle parti quale sarà il probabile esito della controversia, qualora il ricorrente non intenda rinunciare al procedimento.

La norma prevede infatti che prima che venga fissata la data della decisione, il presidente della sezione ovvero un consigliere a ciò delegato possa formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, qualora il ricorso venga considerato inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato.

A seguito della comunicazione della proposta di definizione, chi ha proposto il ricorso (in via principale o incidentale) ha a disposizione quaranta giorni per depositare un’istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, per chiedere la decisione, che avverrà in camera di consiglio (senza un’udienza pubblica di discussione). In mancanza di tale istanza, invece, il ricorso si intende rinunciato.

Sebbene si tratti di uno strumento che può contribuire a ridurre l’elevata quantità di ricorsi prendenti in Cassazione, a ben vedere tale modalità di definizione del giudizio rischia di comprimere eccessivamente la domanda di giustizia. La proposta di decisione anticipa infatti il probabile esito della controversia e, nel caso la parte presenti istanza per la decisione e questa confermi la suddetta proposta, ciò determina un aggravio di costi e spese processuali per la parte ricorrente.

Ciò implica, quindi, che la parte, per evitare i notevoli oneri economici conseguenti al rigetto del ricorso, sarà piuttosto incentivata a non chiedere la decisione e rinunciare al giudizio, così vedendo però fortemente ridimensionato il proprio diritto di difesa.

In un recente caso (Cass., r.g. nn. 30465-30466/2022) ai lavoratori ricorrenti la Corte ha rappresentato che, qualora avessero coltivato il giudizio, sarebbero probabilmente incorsi in un provvedimento di rigetto con le relative conseguenze negative in punto di spese. Tale anticipazione veniva fondata su una serie di precedenti giurisprudenziali resi su questioni analoghe (ma certo non identiche) a quella oggetto di giudizio. Il caso, in particolare, riguardava la revoca unilaterale da parte dell’azienda del beneficio della riduzione tariffaria dell’utenza elettrica previsto da una risalente contrattazione collettiva in favore dei dipendenti di una società datrice di lavoro operante nel settore dei servizi energetici.

Di fronte a tale probabile rischio di essere gravati di notevoli oneri economici a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, i lavoratori hanno deciso di desistere e non chiedere la prosecuzione del giudizio.


  a cura di Alessandro Giuliani 

Legalilavoro Ancona

04.09.23
Share

Cerca l'argomento di tuo interesse; potrai visualizzare tutte le news che contengono l'argomento nel titolo, nel sottotitolo o all'interno del testo.

Puoi anche filtrare le notizie scegliendo la categoria o le parole chiave più usate.


CATEGORIE