Aggiornamenti
È quanto viene chiarito dall'Inps con la circolare del 20 marzo 2023, n. 32, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 105/2022.
L'Ente previdenziale ricorda come l'art. 27-bis, d.lgs. 151/2001 (testo unico sulla maternità e paternità), introduca il congedo di paternità obbligatorio prevedendo che «il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa».
In ragione delle recenti modifiche al Testo unico, finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, «il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo [...] ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti».
L'Inps conclude che «le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente».
(Circolare Inps 20 marzo 2023, n. 32)
Parole chiave: Inps , Lavoro e vita privata , Previdenza
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