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Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 2 novembre 2022, ha integralmente accolto le domande svolte in via cautelare da una dirigente medico di II° livello e titolare di struttura complessa, difesa da Legalilavoro Messina. Le domande erano tese ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti datoriali di diniego delle ferie e della partecipazione ad eventi scientifici, motivati dalla mancata sottoscrizione del richiesto piano di recupero di un preteso debito orario.
Le avvocate di Legalilavoro Messina hanno sostenuto l’insussistenza di un limite orario settimanale per i dirigenti medici con incarico di direttore di unità operativa complessa, posto che per tali soggetti operano le connotazioni dirigenziali richieste dall'art. 17, comma 5, d.lgs. 66/2003 e ciò li esclude dalle tutele in materia di orario di lavoro.
Inoltre, anche nel vigente Ccnl della dirigenza sanitaria (che disciplina all'art. 25 l’orario di lavoro dei dirigenti titolari di un incarico di struttura complessa), il rispetto di un orario contrattualmente definito in 38 ore settimanali deve intendersi riferito ai soli dirigenti non titolari di un incarico di struttura complessa.
Conclusivamente, è stato sostenuto che il direttore di struttura complessa non è tenuto ad un orario contrattuale predefinito e che, quindi, non può determinarsi un debito orario a suo carico così come non può determinarsi neppure un credito a suo vantaggio.
Il Tribunale ha accolto tali deduzioni affermando, dopo attenta analisi della disciplina primaria (art. 17, comma 5, d.lgs. 66/2003) e del Ccnl (artt. 24 e 25), che «l’esegesi delle norme citate e la loro collocazione topografica in successione suggeriscono, in omaggio al principio ubi voluit dixit ubi noluit tacuit, che l’attività lavorativa del Dirigente di Struttura Complessa non soggiace ad un limite orario settimanale, dovendo al più la relativa prestazione essere garantita attraverso la presenza quotidiana in servizio sottoposta al controllo effettuato con gli strumenti automatici previsti per i Dirigenti [...]. In sintesi si registra l'assenza di una previsione contrattuale che vincoli i Dirigenti di Struttura Complessa all'osservanza di un determinato orario di lavoro, avendo le parti della contrattazione collettiva voluto garantire quella flessibilità richiesta dalle “caratteristiche dell’incarico” richiamate anche dalla disciplina di rango primario».
Il Tribunale ha perciò dichiarato che «l’assenza di un limite temporale nell’ambito della prestazione resa dal Direttore di Struttura Complessa impedisce, dunque, di calcolare l’ammontare di un debito orario, mancando un presupposto essenziale di quest’ultimo, ovvero un termine di paragone orario che consenta di valutarne la differenza per eccesso o, come nel caso in esame, per difetto».
a cura di Aurora Notarianni
Legalilavoro Messina
(Trib. Reggio Calabria 2 novembre 2022)
Parole chiave: Contratto collettivo , Dirigenti , ferie , Lavoro e salute , Lavoro pubblico , medici , Professionalità e mansioni , sanità