Il regime di solidarietà nel contratto di logistica: l'interpello del Ministero

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Anche nel contratto di logistica il committente è responsabile solidalmente per la corresponsione dei trattamenti retributivi in favore dei lavoratori dell'appaltatore (e dei sub-appaltatori) 

Nell'interpello del 17 ottobre 2022, consultabile in calce, il Ministero del lavoro risponde a una questione posta da due dei principali sindacati nel settore dei trasporti. L'istanza era finalizzata a conoscere la posizione del Ministero circa l'applicabilità del regime solidale previsto dall'art. 29, d.lgs. 29/2003, al contratto di logistica, fattispecie ora tipizzata e regolata dall'art. 1677-bis c.c.

Da un lato vi è perciò il succitato art. 29 secondo cui «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi». Dall'altro lato si pone l'art. 1677-bis c.c. il quale prevede che quando l'appalto abbia ad oggetto «congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro, si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».

Il Ministero osserva che il contratto di logistica rappresenta una peculiare ipotesi di contratto di appalto di servizi e perciò l’applicazione «delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina». Vaglio di compatibilità che «non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al[l']articolo 29 [...] sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l’articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente».

Viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost. 254/2017) che, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva e "costituzionalmente orientata" dell’articolo 29 «finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale».

Conclude il Ministero che «anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti».

(Interpello Ministero del lavoro 17 ottobre 2022)

24.10.22
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