Antisindacale non rispettare l'accordo integrativo aziendale

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Costituisce condotta antisindacale la disdetta unilaterale "selettiva" della parte di accordo aziendale che prevede delle corresponsioni economiche per i lavoratori

Il giudice del lavoro di Bologna, con pronuncia del 25 aprile 2022 consultabile in calce, ha dichiarato l’antisindacalità della condotta tenuta da Rete 7 srl. Condotta consistita nella "disdetta unilaterale" di alcune disposizioni contenute nell’accordo integrativo del 21 aprile 2019 che prevedevano una serie di corresponsioni economiche, tra cui il “terzo elemento”, il “superminimo” e la mensa.

In sostanza il datore di lavoro si era rifiutato di corrispondere ai dipendenti tali somme, motivando il rifiuto con la carenza di pianificazione delle ferie correnti e pregresse da parte di alcuni dipendenti. Tuttavia l’accordo integrativo aziendale non prevedeva alcuna condizione della fruizione delle ferie pregresse e correnti, ma si limitava a dilazionare nel tempo il pagamento di tali voci, per ciascuno dei dipendenti, al raggiungimento di un determinato "obiettivo di smaltimento" delle ferie. L'Accordo poneva per ciascun lavoratore un termine personale, legato al raggiungimento di tale obiettivo. Non fondava affatto, perciò, un diritto di disdetta da parte dell’Editore.

Il giudice accerta che il recesso unilaterale della società sia da considerarsi una condotta antisindacale, poiché ha compromesso gravemente l’immagine e la credibilità del sindacato negoziatore dell'Accordo. Accordo prima firmato e poi illegittimamente disatteso dal datore di lavoro.

Rete 7 srl viene dunque condannata in primo luogo alla cessazione immediata della suddetta condotta antisindacale e al rispetto integrale dell’Accordo Integrativo; in secondo luogo, a corrispondere gli emolumenti previsti dalle suddette norme pattizie. Il giudice dispone infine che della condanna sia data notizia su alcuni quotidiani e durante il telegiornale della Rete stessa, a cura e spese della Società soccombente.


a cura di Legalilavoro Bologna

(Trib. Bologna 25 aprile 2022)

12.06.22
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