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Nella sentenza del 27 marzo 2022 (consultabile in calce) il Tribunale di Ancona ha affrontato la questione del pagamento in contanti della retribuzione e dell’inammissibilità della prova testimoniale richiesta sul punto.
Il lavoratore aveva agito nei confronti della società datrice di lavoro chiedendo il pagamento di alcune retribuzioni e ottenendo un decreto ingiuntivo.
Dal canto proprio, il datore di lavoro aveva proposto opposizione contro il citato decreto ingiuntivo, eccependo tra l’altro l’avvenuto pagamento in contanti delle retribuzioni richieste e ingiunte.
Dopo aver svolto l'attività istruttoria in merito all’effettivo svolgimento dell’attività di lavoro da parte del lavoratore e ai periodi di assenza di questi durante il rapporto, il giudice ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo sull’assunto che la prova testimoniale non possa essere ammessa a norma degli artt. 2721 e 2726 cc. La società, infatti, avrebbe potuto attivarsi tempestivamente al fine di aprire il conto corrente per il pagamento mediante bonifico e che in ogni caso avrebbe potuto richiedere quietanze all’atto dei dedotti pagamenti, cosa che invece non è avvenuta.
a cura di Alessandro Giuliani
Legalilavoro Ancona
(Trib. Ancona 27 marzo 2022)
Parole chiave: Onere della prova , Retribuzioni
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