Pagamento in contanti della retribuzione e inammissibilità della prova testimoniale

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Retribuzione


Il datore di lavoro non può utilizzare dei testimoni per provare l'avvenuto pagamento della retribuzione in contanti e resta perciò obbligato a versare gli stipendi che il lavoratore lamenta di non aver percepito

Nella sentenza del 27 marzo 2022 (consultabile in calce) il Tribunale di Ancona ha affrontato la questione del pagamento in contanti della retribuzione e dell’inammissibilità della prova testimoniale richiesta sul punto.

Il lavoratore aveva agito nei confronti della società datrice di lavoro chiedendo il pagamento di alcune retribuzioni e ottenendo un decreto ingiuntivo.

Dal canto proprio, il datore di lavoro aveva proposto opposizione contro il citato decreto ingiuntivo, eccependo tra l’altro l’avvenuto pagamento in contanti delle retribuzioni richieste e ingiunte.

Dopo aver svolto l'attività istruttoria in merito all’effettivo svolgimento dell’attività di lavoro da parte del lavoratore e ai periodi di assenza di questi durante il rapporto, il giudice ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo sull’assunto che la prova testimoniale non possa essere ammessa a norma degli artt. 2721 e 2726 cc. La società, infatti, avrebbe potuto attivarsi tempestivamente al fine di aprire il conto corrente per il pagamento mediante bonifico e che in ogni caso avrebbe potuto richiedere quietanze all’atto dei dedotti pagamenti, cosa che invece non è avvenuta.

a cura di Alessandro Giuliani

Legalilavoro Ancona

(Trib. Ancona 27 marzo 2022)

Parole chiave: Onere della prova , Retribuzioni

03.05.22
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