Parità di trattamento del lavoratore somministrato

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Al lavoratore somministrato deve essere riconosciuto il medesimo trattamento retributivo previsto nel contratto collettivo applicato ai colleghi direttamente assunti dall'utilizzatore e impiegati nelle medesime mansioni

In una causa patrocinata da Legalilavoro Firenze, il Tribunale di Firenze si è pronunciato in merito alla disparità di trattamento fra il lavoratore somministrato ed i dipendenti dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

Come noto, la somministrazione di manodopera (oggi disciplinata dagli artt. da 30 a 40 del d.lgs. 81/2015) consiste nella messa a disposizione, in favore di un soggetto distinto, che prende il nome di utilizzatore, di un lavoratore assunto da un’agenzia di somministrazione. La fattispecie è caratterizzata per un rapporto tra tre parti, nel quale il lavoratore è soggetto al potere direttivo dell’utilizzatore (il quale ne dirige e controlla quotidianamente la prestazione), ma retribuito dall’agenzia di somministrazione (la quale, in qualità di datore di lavoro, si occupa di tutti gli aspetti “burocratici” di gestione del rapporto).

Nel caso che qui interessa, il sig. M. era stato assunto a tempo determinato dall’agenzia di somministrazione A. spa e contestualmente inviato in missione presso un’autorimessa gestita da N. spa. Diversamente da quanto stabilito nel contratto di assunzione ed in quello di somministrazione, tuttavia, il sig. M. non veniva adibito alle mansioni di addetto al controllo degli ingressi nell’autorimessa, c.d. "garagista", bensì a quelle di "regia”. Tali ultime mansioni consistevano nel coordinare i garagisti, nel calcolare le tariffe, nel custodire la cassa e, soprattutto, nel dirigere il servizio di ritiro e consegna delle auto dei clienti degli hotel convenzionati con l’utilizzatore, organizzando il servizio e dando ordini agli autisti. Si trattava, pertanto, di mansioni di livello superiore rispetto a quelle per il cui svolgimento egli era stato formalmente somministrato.

Nel corso della somministrazione (circa due anni) il sig. M. apprendeva che ai lavoratori dipendenti della società addetti alle sue stesse mansioni, e perfino ai garagisti impiegati in mansioni certamente inferiori alle sue, venivano applicate condizioni di lavoro migliori delle sue. La differenza, in particolare, derivava dal fatto che al sig. M. era applicato il Ccnl del  portierato, mentre ai dipendenti dell’utilizzatore era applicato il ben più favorevole, anche sotto il profilo retributivo, Ccnl autorimesse e noleggio automezzi.

Cessato il rapporto, con l’assistenza di Legalilavoro Firenze, il sig. M. ha convenuto in giudizio l’utilizzatore (per legge responsabile in solido con il datore di lavoro/agenzia di somministrazione per i debiti retributivi verso il lavoratore utilizzato) chiedendo, in sintesi, che fosse riconosciuto il suo diritto alla parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore medesimo addetti alle mansioni di regia, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. 81/2015. La disposizione stabilisce che «per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore».

Per l’effetto, il sig. M. ha chiesto, tra le altre cose, il pagamento di differenze retributive sulla retribuzione base, il riconoscimento dell’indennità per turni avvicendati (prevista dal contratto collettivo autorimesse e noleggio ma non da quello del portierato) e il compenso per lavoro straordinario. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, il lavoratore ha dedotto di aver costantemente prestato opera per 42 ore settimanali e di aver pertanto diritto (ai sensi del Ccnl autorimesse e noleggio che fissa l’orario normale di lavoro settimanale in 40 ore) a due ore di straordinario settimanale; Ccnl del portierato, illegittimamente applicatogli, prevederebbe invece un orario normale di lavoro di 48 ore settimanali.

All’esito dell’istruttoria, nella quale è stato accertato che il sig. M. aveva effettivamente svolto mansioni di regia, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la fondatezza delle domande del lavoratore, rilevando come egli dovesse essere equiparato, sotto il profilo retributivo e normativo, ai dipendenti dell’utilizzatore con le stesse mansioni, con diritto a vedersi applicato il Ccnl autorimesse e noleggio. Di conseguenza la società utilizzatrice è stata condannata a pagare al lavoratore tutte le differenze retributive.


contributo a cura di Matteo Giannoni

Legalilavoro Firenze

(Trib. Firenze 23 settembre 2020)

16.03.22
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