Magistrati onorari e risarcimento del danno previdenziale

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Tra i danni risarcibili in favore del magistrato onorario può prospettarsi quello relativo al mancato versamento dei contributi previdenziali 

Tra le varie forme di precarizzazione lavorativa, una posizione emblematica è certamente quella rivestita dal rapporto di lavoro dei magistrati onorari.

Il rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia è stato sin dal principio caratterizzato dalla loro totale e stabile integrazione nell’organizzazione giudiziaria con un apporto determinante, e ormai imprescindibile, nel funzionamento dell’intero sistema.

Nonostante la loro prestazione sia sovrapponibile per funzione, impegno, tempi e modalità di estrinsecazione a quella dei magistrati ordinari, i magistrati onorari percepiscono un'indennità irrisoria, non compensativa della prestazione, senza alcuna retribuzione nel periodo di ferie né alcuna tutela previdenziale e assicurativa per le cause di sospensione involontaria della prestazione.

Tale situazione è stata già più volte portata all’attenzione sia del giudice nazionale, di merito e di legittimità, sia di quello europeo, ai fini del riconoscimento del diritto ad un trattamento economico annuo parametrato a quello spettante al magistrato ordinario di prima nomina comparabile, con condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione delle differenze retributive maturate.

Tuttavia, per quanto riguarda il danno previdenziale, non è ancora intervenuta alcuna pronuncia. Sia perchè nella quasi totalità dei casi tale danno non era stato espressamente e dettagliatamente previsto nelle domande proposte; sia per la mancata citazione in giudizio dell’Ente previdenziale competente; sia per le evidenti difficoltà di quantificazione anche in relazione a quanto prodotto dai ricorrenti nell’espletamento della parallela attività libero professionale (pur se limitata da dettagliate prescrizioni di incompatibilità).

Ciò non toglie, tuttavia, che ogni magistrato onorario abbia diritto di ottenere un trattamento pensionistico (come previsto dall'art. 38 Cost.) adeguato alla qualità e quantità del lavoro prestato; così come l’omessa contribuzione a carico del Ministero della Giustizia determina una evidente lesione e configura un danno ingiusto qualificabile nella perdita della “giusta” pensione di vecchiaia per l’omesso accantonamento contributivo a carico dello Stato.

Si configura, pertanto, un danno previdenziale che può essere quantificato a titolo di danno attuale per l’omessa contribuzione, nella parte ormai prescritta, e di danno futuro per quella ancora esigibile. Questa tipologia di danno è ulteriore rispetto all’indennizzo parametrato al disposto dell'art. 32, l. 183/2010, il quale configura invece il cosiddetto "danno comunitario", legato alla violazione della direttiva in tema di contratto a tempo determinato e alla condizione di prolungata precarietà del lavoratore.

A tal fine Legalilavoro, grazie alla collaborazione professionale con un team di consulenti esperti in materia contabile e previdenziale, è stata in grado di promuovere una serie di giudizi finalizzati non solo al riconoscimento e pagamento della giusta retribuzione spettante ai giudici onorari per la preziosa attività svolta quotidianamente, ma anche ad accertare il loro diritto al risarcimento del danno ulteriore a titolo di danno previdenziale.


contributo a cura di Giuseppe Linguaglossa, Legalilavoro Messina


 

04.11.21
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