Ricalcolo delle pensioni dei militari

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Si applica l'aliquota al 2.44% anche a coloro che al 31 dicembre 1995 vantavano meno di quindici anni di servizio

«La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1 comma 12, L. 335/1995, a favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31.12.1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile».

Così è stato deciso dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la sentenza  9 settembre 2021 n. 12 (consultabile in calce) risolvendo un contrasto interpretativo lasciato aperto dalla precedente sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e riguardante l'applicabilità dell'aliquota del 2,44% anche per il calcolo della quota retributiva della pensione del personale militare, cessato dal servizio con più di 20 anni di anzianità e che, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni. Con la sentenza n. 1/2021, la Corte dei Conti aveva, infatti, già stabilito che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'art. 1, comma 12, l. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, non dovesse, tuttavia, essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile di cui all'art. 54 comma 1 del DPR 1092/1973, bensì dovesse essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti e dei criteri esplicitati nella parte motiva della sentenza, nel 2,44% annuo (44/18=2,444).

Affermata la non applicabilità generalizzata dell'aliquota fissa del 44% di cui al combinato disposto dei primi due commi dell'art. 54 DPR 1092/1973 a tutto il personale militare, rimaneva, dunque, da chiarire se i principi esposti e le modalità di calcolo indicate dalla Corte, con la sentenza n. 1/2021, potessero trovare applicazione anche per il personale militare, cessato dal servizio con più di 20 anni di anzianità e che, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, ovvero, in caso contrario, quale fosse l'aliquota da applicare e i criteri da utilizzare per il calcolo. Da un lato, la II Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello (sent. 41 e 46 del 2021) e la Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Sicilia (ex multis, sent. n. 41/A/2021, 51/A/2021, 57/A/2021, 59/A/2021 e 69/A/2021) hanno risolto la questione, ritenendo, alla luce delle motivazioni espresse dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 1/2021, l'applicabilità dell'aliquota del 2,44%, ai fini della valorizzazione del periodo di servizio da calcolare con il sistema retributivo, a tutti i militari che alla data del 31.12.1995 non avessero maturato i 18 anni di anzianità e quindi anche di quelli con un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.

A soluzione ermeneutica opposta sono giunte, invece, le Sezioni Giurisdizionali Centrali d'Appello I (ex multis sentt. nn. 69 e 124 del 2021) e III (ex multis sentt. nn. 137, 168, 198, 206, 242 del 2021), condividendo l'indirizzo dell'INPS e partendo dall'assunto, sempre affermato dalla sentenza n. 1/2021, dell'inapplicabilità dell'aliquota fissa del 44% alla quota retributiva della pensione del personale militare con anzianità di servizio inferiore a 15 anni alla data del 31.12.1995. Con la recente sentenza n. 12/2021, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti danno ulteriore sviluppo al ragionamento già effettuato con la sentenza n. 1/2021, ritenendo l'applicabilità dell'aliquota del 2,44% al personale "under 15" come unico approdo interpretativo logico e conforme a una lettura armonica e costituzionalmente orientata del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 54 comma 1 del DPR 1092/73 e 1 comma 12 della L. 335/1995. In sostanza, afferma il Collegio, la disciplina del DPR 1092/1973 e del relativo comma 1 dell'art. 54 non può che essere letta alla luce del peculiare sistema introdotto dall'art. 1, comma 12 della L. 335/95, il quale aggancia la quota retributiva della pensione nel sistema misto all'anzianità di servizio maturata al 31.12.1995, qualunque essa sia. Pertanto, non potendo fare più riferimento, come affermato nella sentenza n. 1/2021 all'aliquota unitaria fissa del 44%, né al parametro 2,20% (44/20), posto che l'anzianità di
servizio utile ai fini pensionistici è stata ridotta dalla L. 335/95 da 20 a 18 anni, ma mantenendo, comunque, la base di calcolo fissata legislativamente al 44%, l'aliquota di valorizzazione annua non può che essere individuata nel coefficiente del 2,44% (44/18), secondo quelli che sono i criteri di calcolo esplicitati e sulla base del percorso argomentativo già esposto nella sentenza 1/2021. Ad avviso del Collegio, la disposizione di cui all'art. 54 comma 1 del DPR 1092/73 deve necessariamente essere letta alla luce delle modifiche normative successive e dunque l'inapplicabilità dell'aliquota secca del 44% al personale militare "under 15", come precisata nella sentenza n. 1/2021 non inficia, bensì conduce e attribuisce valore all'affermazione che l'unico coefficiente applicabile al suddetto personale cessato dal servizio e con un'anzianità alla data del 31.12.1995 inferiore ai 18 anni sia comunque quello del 2,44%, poiché, con l'entrata in vigore della L. 335/95, non avrebbe più senso valorizzare il discrimine "superiore" o "inferiore" ai 15 anni di servizio utile. In questo modo verrebbe garantita l'unitarietà del regime pensionistico, con l'applicazione della medesima aliquota a tutti i militari la cui pensione è stata liquidata secondo il sistema misto, a prescindere dall'anzianità di servizio raggiunta al 31 dicembre 1995.

Dunque, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, con la sentenza 12/2021, anche i militari con un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni hanno ora titolo per rivendicare il calcolo della quota retributiva della loro pensione con applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo.

contributo a cura di Valentina Mereu, Legalilavoro Cagliari


(Corte dei Conti 9 settembre 2021 n. 12)

16.09.21
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