Nomina e incarico quale direttore generale di un dirigente sanitario

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La motivazione sulla valutazione comparativa tra i candidati non è necessaria, stante la natura
fiduciaria e la discrezionalità del direttore generale nell’affidamento dell'incarico

Un dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale, difeso da Legalilavoro, viene nominato direttore di dipartimento all’esito di relativa procedura idoneativa.

La nomina viene contestata in via d’urgenza da un’altra candidata, lamentando il fatto che la motivazione sarebbe stata puramente formale e che non era stata svolta una adeguata comparazione tra i rispettivi curriculum.

Il giudice respinge la domanda affermando, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, la natura fiduciaria dell'incarico e che la discrezionalità del direttore generale nell’affidamento di un incarico dirigenziale è limitata solo dal dovere di rispettare le regole procedimentali e sostanziali di scelta, nonché dal rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede.

Viene esclusa anche la necessità di una motivazione “comparativa” tra gli aspiranti (procedura disciplinata solo dall’art. 17-bis d.lgs. 502/1992) diversamente da quanto previsto, invece, per l’attribuzione di incarichi dirigenziali (regolati invece dall’art. 19, d.lgs. 165/2001).

 

(Trib. Messina 7 luglio 2021)

10.07.21
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