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La lavoratrice, rappresentata e difesa da Legalilavoro Padova, era stata utilizzata con contratto di somministrazione da una impresa appaltatrice di servizi postali.
Alla cessazione del rapporto con l’agenzia somministratrice, alla lavoratrice risultavano ancora dovute retribuzioni e competenze di fine rapporto. Su sua istanza il giudice aveva ingiunto di corrispondere i crediti da lei vantati non solo all’agenzia somministratrice (formale datore di lavoro), ma anche all’impresa utilizzatrice e, soprattutto, alla committente della utilizzatrice.
Quest’ultima, importante società di servizi postali, aveva proposto opposizione in giudizio, asserendo di non essere vincolata alla “obbligazione solidale”: la lavoratrice, infatti, non era dipendente dell’appaltatrice, ma della agenzia di somministrazione. In termini tecnici, affermava quindi il committente che non poteva essere utilizzata la disposizione di cui all’art. 29, d.lgs. 276/2003, la quale doveva ritenersi applicabile alle sole obbligazioni da prestarsi in favore dei diretti dipendenti dell’appaltatore.
Nel giudizio di opposizione era fatto valere dalla società anche un secondo argomento, relativo all’asserita natura non retributiva di alcuni dei crediti vantati, quali quelli relativi alla indennità sostitutiva delle ferie non godute, alle ex festività, all’indennità di produttività, all’indennità di presenza e all’indennità di mensa.
Il giudice del lavoro di Padova, respingendo il primo argomento, richiama gli analoghi principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 2017, relativa ad un caso di subfornitura. Il Giudice rimarca in particolare come la previsione della responsabilità solidale del committente per le obbligazioni maturate in favore del dipendente dell’appaltatore sia «finalizzata ad evitare che i meccanismi di decentramento e dissociazione fra titolarità del contratto e reale utilizzatore della prestazione, possano recare danno ai lavoratori coinvolti».
Poiché è pacifico che l’attività della lavoratrice sia stata svolta in favore del committente, sia pure quale somministrata dell’appaltatore/utilizzatore, l’art. 29 citato deve trovare applicazione; ci si porrebbe altrimenti in contrasto con l’art. 3 Cost. e con i principi enunciati dalla suddetta pronuncia della Corte Costituzionale.
Quanto alla natura dei crediti vantati, con particolare riferimento all’indennità di mensa il giuidice ritiene che essa debba ritenersi oggetto dell’obbligazione solidale in considerazione del suo carattere squisitamente retributivo; ciò in quanto è un «emolumento predeterminato ed erogato continuativamente in sostituzione del servizio mensa» e assume carattere di corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa.
(Trib. Padova 18 dicembre 2020)
Parole chiave: Esternalizzazioni e appalti , responsabilità solidale , Retribuzioni , somministrazione